Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1967-68 e 1968-69, restano stabilite per l'anno finanziario 1968, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Testo vigente dal 29 febbraio 1968
