Il Ministro del tesoro ha facolta' di emettere, per l'anno finanziario 1968, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la contabilita' generale dello Stato. Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1967 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi. E' data facolta', altresi', al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

Testo vigente dal 29 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-29;81~art14 · fonte su Normattiva