Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere, per l'anno finanziario 1971, buoni ordinari del tesoro, secolo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato. Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1970 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi. E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

Testo vigente dal 30 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-04-30;206~art14 · fonte su Normattiva