Per l'anno finanziario 1968, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite, in via forfettaria, nell'importo di lire 31.300.000.000 iscritto al capitolo n. 3492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali, il fondo di cui al citato capitolo n. 3492.

Testo vigente dal 29 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-29;81~art17 · fonte su Normattiva