Per l'anno finanziario 1971, le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite nell'importo di lire 56.209.000.000 iscritto al capitolo n. 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione dei vari Ministeri il fondo di cui al citato capitolo n. 3491.

Testo vigente dal 30 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-04-30;206~art17 · fonte su Normattiva