Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1 - comma secondo - della legge 21 maggio 1960, n. 556, e' stabilito per l'anno finanziario 1968 in 300 unita'.
Testo vigente dal 29 febbraio 1968
