[1]Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito per l'anno finanziario 1968 come appresso:
[2]sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti........ n. 50 guardiamarina......................... n. 120
Testo vigente dal 29 febbraio 1968
