Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, numero 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta', e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 2.851.862.000.
Testo vigente dal 28 febbraio 1969
