Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1968-69 e 1969-70, restano stabilite, per l'anno finanziario 1969, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Testo vigente dal 28 febbraio 1969
