Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1969, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

  • 1)sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 250.000.000;
  • 2)concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 3.815.000.000 di cui:
  • a)per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 del 1949 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 500.000.000 destinate, per lire 250.000.000, all'Italia meridionale e insulare;
  • b)per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589 del 1949, lire 75.000.000;
  • c)per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 del 1949 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 150.000.000 destinate, per lire 75.000.000, all'Italia meridionale e insulare;
  • d)per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589 del 1949 modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 3.000.000.000, di cui lire 150.000.000 per le opere previste dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506 e lire 2.850.000.000 destinate per lire 1.425.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
  • e)per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonche' per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 90.000.000;
  • 3)contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 450.000.000.

Testo vigente dal 28 febbraio 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-02-28;21~art61 · fonte su Normattiva