L'autorizzazione di spesa di lire 15 miliardi recata, per l'anno finanziario 1969, dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, per la esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti, e' aumentata della somma di lire 5 miliardi che si inscrive nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Ai termini dell'articolo 6, terzo comma, della citata legge 27 ottobre 1965, n. 1200, l'importo complessivo di lire 20.000.000.000 e' ripartito in ragione di lire 19 miliardi 200.000.000 per opere portuali e lire 800.000.000 per ammodernamento e rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti.

Testo vigente dal 28 febbraio 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-02-28;21~art62 · fonte del testo