Per l'anno finanziario 1970, le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite nell'importo di lire 56 miliardi e 209.000.000 iscritto al capitolo n. 3492 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione dei vari Ministeri il fondo di cui al citato capitolo n. 3492.

Testo vigente dal 31 dicembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;986~art17 · fonte su Normattiva