Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, e' stabilito, per l'anno finanziario 1971, in lire 70.000.000.000.
Testo vigente dal 30 aprile 1971
