Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, numero 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province, e' stabilito, per lo anno finanziario 1974, in lire 90.000.000.000.
Testo vigente dal 28 febbraio 1974
