Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, e' stabilito per l'anno finanziario 1971, in lire 385.213.330 in relazione all'ammontare delle annualita' di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

Testo vigente dal 30 aprile 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-04-30;206~art13 · fonte su Normattiva