Per l'anno finanziario 1971, le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche risultanti, anche in relazione alla definizione di partite pregresse concernenti adeguamenti tariffari, nell'importo complessivo di lire 52.027.896.120 sono poste a carico del Ministero del tesoro. Il relativo stanziamento e' iscritto al capitolo n. 3220 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Testo vigente dal 30 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-04-30;206~art18 · fonte su Normattiva