Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, nonche' il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1971, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 2). Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Testo vigente dal 30 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-04-30;206~art60 · fonte su Normattiva