Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, nonche' il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1974, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 2). Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e di ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nello elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
Testo vigente dal 28 febbraio 1974
