Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, dei fondi iscritti ai capitoli n. 2943 e n. 6037, n. 3141 e n. 6051, del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie, previste da specifiche disposizioni legislative. Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonche' tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Testo vigente dal 28 febbraio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-27;18~art24 · fonte su Normattiva