Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, dei fondi iscritti ai capitoli nn. 6801, 9517, 6802 e 9525 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste da specifiche disposizioni legislative. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli, relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonche' tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Testo vigente dal 29 aprile 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-04-27;143~art35 · fonte su Normattiva