Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamita' pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissato, per l'anno finanziario 1973, in lire 150.000.000.
Testo vigente dal 28 febbraio 1973
