Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamita' pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissato per l'anno finanziario 1975, in lire 200.000.000.

Testo vigente dal 30 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-26;132~art74 · fonte su Normattiva