Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito, per l'anno finanziario 1974, in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.200 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.870 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Testo vigente dal 28 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-23;24~art110 · fonte su Normattiva