Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.200 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.870 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Testo vigente dal 28 febbraio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-27;18~art100 · fonte su Normattiva