Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e' stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 44.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.

Testo vigente dal 28 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-23;24~art141 · fonte su Normattiva