Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e' stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 50 miliardi lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
Testo vigente dal 30 aprile 1975
