Ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della legge 19 luglio 1971, n. 565, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) e' stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 2.700.000.000.
Testo vigente dal 28 febbraio 1974
