Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, l'ammontare dei contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali per porre le stesse in condizione di provvedere all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, e' stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 10.000.000.000.

Testo vigente dal 15 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-26;132~art10bis · fonte su Normattiva