Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, l'ammontare dei contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali per porre le stesse in condizione di provvedere all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 12.500.000.000.

Testo vigente dal 30 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-03-28;88~art9 · fonte su Normattiva