E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1976 buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. L'ammontare di detti buoni poliennali non puo' superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese - maggiorata dell'importo dei buoni poliennali scadenti nel corso dell'anno finanziario - ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza e del rimborso suddetti. Per essi si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84. Detti buoni poliennali del Tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni poliennali del tesoro in scadenza al 1 gennaio 1977. Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, ivi compreso l'importo relativo a rate di interessi pertinenti all'anno 1976, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;702~art188 · fonte su Normattiva