E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1977 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. L'ammontare di detti buoni poliennali non puo' superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza suddetta. Per essi si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84. Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, ivi compreso l'importo relativo a rate di interessi pertinenti all'anno 1977, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-12-23;874~art202 · fonte su Normattiva