E' stabilito, per l'anno finanziario 1977, il limite di impegno di L. 250.000.000 per pagamenti differiti relativi a sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457.

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-12-23;874~art107 · fonte su Normattiva