E' stabilito, per l'anno finanziario 1980, il limite di impegno di lire 500.000.000 per pagamenti differiti relativi a sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457.

Testo vigente dal 30 aprile 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-04-30;149~art50 · fonte su Normattiva