[1]Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito, per l'anno finanziario 1977, come appresso:

[2]sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti........ n. 30 guardiamarina......................... n. 60

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-12-23;874~art146 · fonte su Normattiva