Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli 1078 e 1103 concernenti, rispettivamente, spese per la realizzazione, messa in opera e attivazione di impianti per la prevenzione di furti e incendi di opere d'arte di proprieta' statale e di beni protetti appartenenti ad enti od istituti legalmente riconosciuti e concorsi nelle spese sostenute da enti ed istituti per la prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte ad essi appartenenti. Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato - ai sensi e per gli effetti della legge 29 gennaio 1975, n. 5 - ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 1977, le variazioni che si rendessero necessarie per l'applicazione della predetta legge.

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-12-23;874~art199 · fonte su Normattiva