Gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, possono provvedere a quanto occorra per la realizzazione, messa in opera e attivazione di impianti per la prevenzione di furti e incendi negli istituti, musei, biblioteche, archivi e zone archeologiche demaniali in esecuzione della presente legge anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 10 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-27;176~art1 · fonte su Normattiva