Ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698, il fondo speciale da ripartire tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonche' tra le province di Trento e Bolzano per il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia e' stabilito, per l'anno finanziario 1977, in L. 70.163.000.000.

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-12-23;874~art22 · fonte su Normattiva