Le regioni a statuto ordinario, nell'osservanza dei principi fondamentali stabiliti nella legge statale, disciplinano con legge l'esercizio delle funzioni trasferite relativamente alla protezione e all'assistenza alla maternita' ed infanzia in rapporto ai servizi sanitari ed assistenziali esistenti, coordinandole con l'assistenza all'infanzia di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-23;698~art4 · fonte su Normattiva