[1]Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638 e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei corpi, istituti e stabilimenti militari e degli enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le navi e per i corpi e gli enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1977, come segue:

[2]Esercito......................L. 9.150.000.000 Marina....................... L. 12.500.000.000 Aeronautica.....................L. 6.650.000.000 Arma dei carabinieri................L. 4.700.000.000

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-12-23;874~art142 · fonte su Normattiva