La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa e' fissata, per l'anno finanziario 1978, in lire 120.000.000.
Testo vigente dal 29 aprile 1978
