La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e fissata, per l'anno finanziario 1979, in lire 120.000.000.
Testo vigente dal 30 marzo 1979
