Ai fini degli adempimenti relativi al finanziamento del "Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera" di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e' autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti, nell'anno finanziario 1979, per contributi o apporti dello Stato a favore degli organismi del sistema mutualistico, mediante commutazione in quietanza d'entrata, con imputazione al capitolo n. 3615 "Somme da versare al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'articolo 13 e articolo 14 (punti 1-2-3 e 4) del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386" dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1979. La commutazione puo' aver luogo fino a concorrenza delle somme che i predetti organismi del sistema mutualistico sono tenuti a versare al fondo ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264.

Testo vigente dal 30 marzo 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-03-28;88~art202 · fonte su Normattiva