Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 28 giugno 1977, n. 394, lo stanziamento relativo alle spese per l'attivita' sportiva universitaria e per i relativi impianti, nonche' per il funzionamento dei comitati che sovraintendono alle attivita' medesime, e' stabilito per l'anno finanziario 1979 in lire 2.000.000.000.

Testo vigente dal 30 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-03-28;88~art90 · fonte su Normattiva