Art. 80

[1]Il contributo puo' essere vincolato a garanzia di operazioni finanziarie per la provvista di capitali occorrenti alla costruzione delle opere.

[2]A tale scopo, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, ha facolta' di rilasciare certificati di credito scontabili fino alla concorrenza degli otto decimi del contributo medesimo.

[3]In caso di decadenza della concessione per mancato compimento dell'opera, il contributo resta vincolato per la parte necessaria all'ammortamento del mutuo effettivamente somministrato dall'istituto finanziatore. Qualora lo Stato si valga della facolta' di acquisto degli impianti, a termini del secondo comma dell'articolo 25, l'ammontare del contributo vincolato e' portato a compensazione del debito dello Stato verso il concessionario.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art80 · fonte su Normattiva