Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 1.194.244.959.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1980.2 Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1980-31 agosto 1980, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente. Il limite massimo dei pagamenti che possono effettuarsi nell'anno finanziario 1980, in conto competenza ed in conto residui, resta determinato in lire 1.044.689.781.000 e in lire 141.944.482.000, rispettivamente, per i capitoli n. 8316 e n. 8327 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L.17 ottobre 1980, n. 655
2La L.17 ottobre 1980, n. 655 ha disposto (con l'art. 3) che "L'importo massimo delle anticipazioni che il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1980, fissato in lire 1.194.244.959.000 dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1980, n. 149, relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-1982", e' aumentato di lire 38.000.000.000 in relazione all'applicazione della legge 24 marzo 1980, n. 93, tenuto conto del disposto di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Correlativamente, al quarto comma dello stesso articolo 6 il limite massimo dei pagamenti che possono effettuarsi nell'anno finanziario 1980, in conto competenza ed in conto residui, stabilito in lire 1.044.689.781.000 per il capitolo n. 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, viene rideterminato in lire 1.423.690.381.000."
Testo vigente dal 20 ottobre 1980
