Il Commissariato per l'assistenza al volo civile e' autorizzato a costituire, a valere sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 3152 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1981, un fondo di lire 200 milioni presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da utilizzarsi per il pagamento delle spese relative a servizi e forniture prestati dall'Azienda stessa o derivanti da contratti stipulati direttamente dal Commissariato, considerati nella denominazione del citato capitolo n. 3152. Il predetto fondo e' reintegrabile a seguito della presentazione dei rendiconti, da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, relativi alle spese da essa sostenute con utilizzo del fondo medesimo.

Testo vigente dal 30 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;164~art103 · fonte su Normattiva