Al pagamento delle competenze spettanti al personale civile e militare del Commissariato per l'assistenza al volo civile, inquadrato nei ruoli transitori dei controllori del traffico aereo e degli assistenti del traffico aereo ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n. 635, puo' provvedersi mediante apertura di credito, a favore di un funzionario delegato, d'importo anche eccedente il limite stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 30 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;164~art102 · fonte su Normattiva