Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' istituite o da istituire nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalita' giuridica, relativamente ai circoli, alle sale convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonche' agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

Testo vigente dal 30 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;164~art30 · fonte su Normattiva