Legge di contabilita' e finanza pubblica

Art. 31-bis — Gestioni fuori bilancio

Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari. Per il bilancio dello Stato, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono rese disponibili mediante allegato conoscitivo per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati nel disegno di legge di bilancio, secondo modalita' stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 2 aprile 2014

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urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art31bis · fonte su Normattiva