Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 46 ed alla allegata tabella B.

Testo vigente dal 30 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;164~art47 · fonte su Normattiva